Protocollo 3
Art. 18
Sicurezza stradale
In vigore dal 26 giu 2010
Sicurezza stradale
1. La Bosnia-Erzegovina armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria
legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per
quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della
Comunità.
2. La Bosnia-Erzegovina, quale Parte contraente dell'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
(ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive
politiche relative al trasporto di merci pericolose.
3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della
legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per
quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti
stradali.
Storico versioni
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