Protocollo 3
Art. 13
Imposte, pedaggi ed altri oneri
In vigore dal 26 giu 2010
Imposte, pedaggi ed altri oneri
1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non
discriminatori.
2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un
accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme
adottate dalla Comunità in materia. Tale accordo sarà inteso, in
particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico
transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i
sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e
ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2,
le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della
Comunità e della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le imposte e
gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli
commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei
loro territori. La Bosnia-Erzegovina si impegna a notificare alla
Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed
altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.
4. Fintantochè non saranno stati conclusi gli accordi di cui al
paragrafo 2 e all', tutte le modifiche relative a imposte,
pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro
riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso
la Bosnia-Erzegovina, proposte dopo l'entrata in vigore del presente
accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione
preventiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-13-2