Protocollo 3
Art. 9
Misure di sostegno
In vigore dal 26 giu 2010
Misure di sostegno
Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.
Dette misure mirano a:
- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto
combinato;
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su
strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o
della Bosnia-Erzegovina nell'ambito delle rispettive legislazioni;
- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e
promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e
del trasporto non accompagnato in genere;
- migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e
in particolare:
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di
speditori e utenti,
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la
produttività;
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di
avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le
caratteristiche tecniche del materiale specializzato, in particolare
per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e
prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto
materiale in funzione del livello di traffico;
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-9-2