Protocollo 3
Art. 11
Disposizioni generali
In vigore dal 26 giu 2010
Disposizioni generali
1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti,
le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di
mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri
strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno
Stato membro della Comunità e la Bosnia-Erzegovina oppure, in
mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del
1991.
Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e
la Bosnia-Erzegovina sull'accesso al mercato dei trasporti stradali,
come previsto all', e sui pedaggi, come previsto
all', paragrafo 2, la Bosnia-Erzegovina collabora con gli
Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali
le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente
protocollo.
2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni
al traffico comunitario di transito attraverso la Bosnia-Erzegovina e
al traffico di transito della Bosnia-Erzegovina attraverso la
Comunità.
3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del
paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori
della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di
causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo
scorrimento del traffico sugli assi di cui all' e,
analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità
vicino alle frontiere con la Bosnia-Erzegovina, la questione viene
sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi
dell' del presente accordo. Le Parti possono proporre
misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie
per limitare o attenuare tali problemi.
4. Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento
provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione
europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti
si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in
Bosnia-Erzegovina che vogliano circolare sul territorio comunitario.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità
necessarie.
5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar
luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e
della Bosnia-Erzegovina. Ciascuna Parte adotta tutte le disposizioni
necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il
territorio dell'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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