Protocollo 3

Art. 11

Disposizioni generali

In vigore dal 26 giu 2010
Disposizioni generali 1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Bosnia-Erzegovina oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991. Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all', e sui pedaggi, come previsto all', paragrafo 2, la Bosnia-Erzegovina collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo. 2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Bosnia-Erzegovina e al traffico di transito della Bosnia-Erzegovina attraverso la Comunità. 3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all' e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con la Bosnia-Erzegovina, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell' del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi. 4. Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Bosnia-Erzegovina che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie. 5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Bosnia-Erzegovina. Ciascuna Parte adotta tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-11-2

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Disposizioni generali (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo