Convenzione
Art. 41
Notifica di alti giudiziari
In vigore dal 5 gen 2006
Notifica di alti giudiziari
I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari e extragiudiziari e documenti processuali destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi tra le Parti Contraenti o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-41