Convenzione

Art. 42

Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione in materia con lo Stato di residenza

In vigore dal 5 gen 2006
Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione in materia con lo Stato di residenza 1. Il funzionario consolare riceve domande e dichiarazioni e rilascia, consegna e riceve documenti relativi a questioni di cittadinanza dello Stato d'invio, in applicazione della relativa legislazione dello Stata d'invio. 2. I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano can le competenti autorità dello Stato di residenza, su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto o altro documento di riconoscimento e che le autorità dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio. Qualora si accerti che le persone interessate posseggono la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento di viaggio a queste persone.
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Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione in materia con lo Stato di residenza (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo