Convenzione
Art. 45
Atti dello stato civile
In vigore dal 5 gen 2006
Atti dello stato civile
1. I funzionari consolari hanno il diritto, in conformità alla legislazione dello Stato di invio, di:
a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;
b» celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;
c) ricevere i documenti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la cittadinanza delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;
2. Le disposizioni del comma I del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-45