Convenzione

Art. 47

Depositi

In vigore dal 5 gen 2006
Depositi I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e qualsiasi oggetto lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato. Questi depositi non beneficiano dell'immunità prevista all' della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-47

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Depositi (Art. 47 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo