Convenzione
Art. 47
Depositi
In vigore dal 5 gen 2006
Depositi
I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e qualsiasi oggetto lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto.
Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato.
Questi depositi non beneficiano dell'immunità prevista all' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-47