Convenzione

Art. 51

Notifica di decesso

In vigore dal 5 gen 2006
Notifica di decesso Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, le Autorità competenti dello Stato di residenza ne avvisano senza indugio l'Ufficio consolare dello Stato di invio. Su richiesta dell'Ufficio consolare esse rilasciano a quest'ultimo il certificato di decesso o altri documenti relativi al decesso.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-51

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Notifica di decesso (Art. 51 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo