Convenzione

Art. 55

Repressione dei reati commessi a bordo

In vigore dal 5 gen 2006
Repressione dei reati commessi a bordo 1. Le autorità dello Stato di residenza non eserciteranno la propria giurisdizione penale a bordo di una nave dello Stato d'invio per eseguire l'arresto di una persona o attì di istruzioni per reati commessi a bordo, ad eccezione di: a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio; b) reati che compromettono la tranquillità o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanità pubblica, d'immigrazione ed in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque; c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima non è inferiore a cinque anni; d) reati in materia di traffico di persone e di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope. 2. In tutti gli altri casi le Autorità dello Stato di residenza possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare.
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Repressione dei reati commessi a bordo (Art. 55 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo