Convenzione

Art. 53

Assistenza alle navi dello Stato d'invio

In vigore dal 5 gen 2006
Assistenza alle navi dello Stato d'invio 1. Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con i funzionari dell'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella cui circoscrizione è situato il porto. Il funzionario consolare può svolgere in piena libertà le funzioni previste dall' della presente Convenzione senza alcuna ingerenza da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il funzionario consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o più membri del personale consolare, può recarsi a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica. 2. In conformità alle disposizioni di qualsiasi accordo di navigazione marittima tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina, il comandante ed i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave. 3. Il funzionario consolare può domandare l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle sue funzioni previste dal presente articolo; dette Autorità forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide, motivate ragioni di rifiutarla in ciascun caso specifico.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-53

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