Convenzione
Art. 57
Assistenza in caso di avaria della nave
In vigore dal 5 gen 2006
Assistenza in caso di avaria della nave
1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia, fa naufragio, o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali, nelle acque interne o in un porto dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato devono informare al più presto l'Uffcio consolare competente dello Stato di invio dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio della nave, del carico e degli altri oggetti a bordo e per la tutela dell'equipaggio e dei passeggeri.
2. In tal caso le Autorità competenti dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresì a tutti gli oggetti facenti parte della nave o dei suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorità competenti dello Stato di residenza prestano ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio della nave. 1 funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorità competenti dello Stato di residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il Comandante della nave.
3. Quando una nave dello Stato d'invio si incaglia, naufraga o subisce un'avaria ed oggetti di tale nave o del suo carico vengono ritrovati sulla nave o in prossimità di essa, sul litorale dello Stato di residenza o in prossimità di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e nè il proprietario della nave o del carico, nè un suo rappresentante, nè gli assicuratori, nè il comandante sono presenti, nè possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare ha il diritto di adottare le disposizioni necessarie, in qualità di rappresentante del proprietario della nave o del carico, in conformità della legislazione dello Stato di residenza.
4. I funzionari consolari hanno anche il diritto di adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso in cui gli oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio fanno parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalità, o del suo carico e sono stati trasportati in un porto o ritrovati sulla riva o in prossimità di essa o sulla nave in avaria, incagliata, o naufragata.
Gli organi competenti dello Stato di residenza devono informare immediatamente il funzionario consolare dello Stato di invio dell'esistenza di tali oggetti.
5. I funzionari consolari hanno il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incaglio del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stata di residenza non vi si opponga.
6. Nessuna imposta e tassa di importazione può essere percepita dalle Autorità competenti dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da una nave naufragata, o incagliata o in avaria che fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo nello Stato di residenza.
7. Le Autorità competenti dello Stato di residenza non possono percepire alcuna imposta e tassa di importazione, oltre a quelle di cui al comma 6 del presente articolo, per quanto riguarda la nave in avaria, incagliata o naufragata o il suo carico, salvo le imposte e tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-57