Convenzione

Art. 54

Poteri dei funzionari consolari relativi alla nave ed al suo equipaggio

In vigore dal 5 gen 2006
Poteri dei funzionari consolari relativi alla nave ed al suo equipaggio I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato d'invio ed in conformità della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto: a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonché la permanenza e la partenza; b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio; c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo; d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio della nave e la sua destinazione; e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio; f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio,- g) di adottare tutte le misure necessarie per l'assunzione e lo sbarco del comandante, nonché per l'arruolamento e lo sbarco dei membri dell'equipaggio; h) di ricevere, formare e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione e ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato d'invio relativamente alla nazionalità, alla proprietà, alle garanzie reali, allo stato ed alla gestione della nave; i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave; j) di risolvere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro; k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini dello Stato d'invio; l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonché i testamenti formati o ricevuti dal comandate; m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di qualsiasi altra persona che agisca da interprete o da rappresentante legale di fronte alle Autorità giudiziarie; n) di adottare misure per assicurare l'applicazione a bordo delle navi delle Ieggi e regolamenti vigenti nello Stato d'invio in materia di navigazione marittima; o) di adottare le misure necessarie per la conservazione dei beni lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nei porto; p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Poteri dei funzionari consolari relativi alla nave ed al suo equipaggio (Art. 54 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo