Convenzione
Art. 59
Funzioni relative agli aeromobili
In vigore dal 5 gen 2006
Funzioni relative agli aeromobili
Le disposizioni contenute negli articoli da 53 a 58 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con altri accordi internazionali ai quali partecipano le Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-59