Convenzione

Art. 63

Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi

In vigore dal 5 gen 2006
Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi Lo Stato d'invio può, previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Uffici consolare istituito nello Stato di residenza di esercitare funzioni consolare in un altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-63

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Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi (Art. 63 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo