Art. 63 · Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi
Convenzione

Art. 63

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Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi

In vigore dal 5 gen 2006
Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi Lo Stato d'invio può, previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Uffici consolare istituito nello Stato di residenza di esercitare funzioni consolare in un altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-63