Convenzione
Art. 68
Esenzioni dai diritti doganali
In vigore dal 5 gen 2006
Esenzioni dai diritti doganali
Lo Stato di residenza, in conformità con la propria legislazione, autorizza l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale e altri diritti connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio, ed altri articoli simili forniti dallo Stato d'invio e destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, tranne il pagamento per la custodia, il trasporto e servizi analoghi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-68