Convenzione
Art. 67
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
In vigore dal 5 gen 2006
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
Gli archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purchè siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonché dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-67