Convenzione

Art. 67

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

In vigore dal 5 gen 2006
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari Gli archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purchè siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonché dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione attività.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-67

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Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari (Art. 67 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo