Convenzione
Art. 72
Esenzione fiscale
In vigore dal 5 gen 2006
Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario è esente da ogni tassa ed imposta sulle indennità e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-72