Art. 72 · Esenzione fiscale
Convenzione

Art. 72

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Esenzione fiscale

In vigore dal 5 gen 2006
Esenzione fiscale Il funzionario consolare onorario è esente da ogni tassa ed imposta sulle indennità e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-72