Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 5 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo