Convenzione

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 5 gen 2006
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA La Repubblica Italiana e l'Ucraina, denominate di seguito "Parti Contraenti", desiderando sviluppare le relazioni consolari, facilitare la tutela dei diritti e degli interessi di entrambi gli Stati, dei loro cittadini e delle persone giuridiche, rafforzare i rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti Contraenti, confermando che per la disciplina delle materie non contemplate dalla presente Convenzione saranno applicate le norme degli accordi internazionali in vigore per entrambe le Parti Contraenti, ed in particolare le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, nonché le norme del diritto internazionale consuetudinario, hanno convenuto quanto segue: Definizioni Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno così intese a) per "Stato d'invio", la Parte Contraente che nomina i funzionari consolari; b) per "Stato di residenza% la Parte Contraente nel territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni; c) per "Ufficio "consolare" qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare; d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e) per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualità; f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari; g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; i) per "membro dell'Ufficio consolare% i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; j) per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; k) per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; l) per "membro della famiglia", il coniuge, nonché i figli, ed i genitori di un membro dell'Ufficio consolare che sono legalmente a suo carico e con esso conviventi; m) per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici inclusi i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, nonché la residenza del Capo dell'Ufficio consolare; n) per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i mezzi tecnici per la raccolta, conservazione ed utilizzazione di informazioni, i registri dell'Ufficio consolare inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari e qualunque mobile destinati alla loro protezione e conservazione; o) per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima o fluviale che sia registrata in conformità alla legislazione dello Stato d'invio, comprese le navi di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi militari; p) per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile registrato in conformità alla legislazione civile dello Stato d'invio compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-1

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Definizioni (Art. 1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo