Convenzione
Art. 4
Notifica alla Stato di residenza della nomina, degli arrivi e delle partenze
In vigore dal 5 gen 2006
Notifica alla Stato di residenza della nomina, degli arrivi e delle partenze
1. Lo Stato d'invio notifica anticipatamente per iscritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza quanto segue:
a) cognome, nome, cittadinanza, rango, carica dei membri dell'Ufficio consolare, data del loro arrivo e della loro partenza definitiva, o della cessazione dalle loro funzioni così come ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;
b) cognome, nome, cittadinanza, data dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;
2. Successivamente lo Stato di residenza potrà rifiutare di riconoscere qualunque persona quale membro dell'Ufficio consolare. In tale caso lo Stato d'invio richiama la persona in questione o fa cessare le sue funzioni nell'Ufficio consolare.
3. Le autorità competenti dello Stato di residenza rilasciano a titolo gratuito, in conformità alle modalità stabilite da detto Stato, ai membri dell'Ufficio Consolare e ai membri delle loro famiglie, ad eccezione delle persone che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi risiedono permanentemente, una carta d'identità che attesta il loro status quali membri dell'Ufficio consolare o quali membri delle loro famiglie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-4