Convenzione
Art. 2
Istituzione di un Ufficio consolare
In vigore dal 5 gen 2006
Istituzione di un Ufficio consolare
1. Un Ufficio consolare può essere istituito sul territorio dello Stato di residenza soltanto con iI consenso di quest'ultimo.
2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
3. Ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare non possono essere apportate dallo Stato di invio se non con il consenso dello Stato di residenza.
4. È altresì richiesto il consenso dello Stato di residenza nel caso in cui l'Ufficio consolare intenda aprire un ufficio appartenente all'ufficio consolare situato al di fuori della sede di quest'ultimo.
5. In mancanza di un accordo specifico sull'entità dei membri del personale consolare, lo Stato di residenza può proporre che essa sia mantenuta nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze dell'Ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-2