Convenzione
Art. 7
Agevolazioni a favore dell'Ufficio consolare e dei membri dell'Ufficio consolare
In vigore dal 5 gen 2006
Agevolazioni a favore dell'Ufficio consolare e dei membri dell'Ufficio consolare
1. Lo Stato di residenza è tenuto a provvedere a tutte le condizioni per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio consolare;
2. Lo Stato di residenza tratta con il dovuto riguardo i membri dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio delle loro funzioni in conformità alla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-7