Convenzione
Art. 10
Esenzione fiscale dei fieni appartenenti all'Ufficio consolare
In vigore dal 5 gen 2006
Esenzione fiscale dei fieni appartenenti all'Ufficio consolare
1. Lo Stato d'invio è esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale e da quelle delle autorità locali per ciò che riguarda:
a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento, nonché la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di beni immobili, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera;
b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse impasti in occasione o di importazione o esportazione è oggetto esclusivo delle disposizioni dell' di questa Convenzione.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.
3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-10