Convenzione
Art. 11
Esenzione da requisizione
In vigore dal 5 gen 2006
Esenzione da requisizione
1. I locali consolari, l'arredamento, tutti i beni mobili ed immobili dell'Ufficio consolare, ivi compresi i mezzi di trasporto, sono esenti da ogni forma di requisizione.
2. I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza. Se l'esproprio è necessario a tali fini, e nel caso in cui io Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, quest'ultimo sarà immediatamente versato un indennizzo adeguato ed effettivo che potrà essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza alcuna limitazione.
3. Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti necessari per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde non ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-11