Convenzione

Art. 14

Libertà di comunicazione

In vigore dal 5 gen 2006
Libertà di comunicazione 1. Lo Stato di residenza concede e tutela la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le Rappresentanze diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potrà utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, i mezzi telematici ed i messaggi in codice in cifra. L'Ufficio consolare potrà installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza. 2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3. La valigia consolare non può essere nè aperta, nè trattenuta. Tuttavia, se le Autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente Articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se il Rappresentante dello Stato d'invio si oppone a tale richiesta, la valigia verrà rispedita al suo luogo di origine. 4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare i contrassegni esterni visibili che indicano il loro carattere e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, i documenti ufficiali e gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio. 5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere non può essere un cittadino dello Stato di residenza nè, a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente nello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. 6. Lo Stato d'invio, la sua Rappresentanza diplomatica e il suo Ufficio consolane possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tali casi, le disposizioni del comma 5 del presente Articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunità ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata. 7. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile appartenente allo Stato d'invio. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia consolare, tuttavia egli non è considerato corriere consolare. Previo il consenso delle Autorità totali competenti, i membri dell'Ufficio consolare possono, liberamente e direttamente, consegnare al comandante e ritirare dalle mani del comandante la valigia consolare.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-14

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Libertà di comunicazione (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo