Convenzione
Art. 9
Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare
In vigore dal 5 gen 2006
Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare
1. I locali consolari e la residenza del Capo delIUfficio consolare sono inviolabili. I Rappresentanti delle Autorità dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare o del Capo della Rappresentanza Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza o della persona da questi designata.
2. Tuttavia in caso di incendio o di calamità naturali che esigano misure immediate di protezione il consenso dei Capo dell'Ufficio consolare può considerarsi presunto.
3. Lo Stato di residenza adotterà tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari e gli alloggi dei funzionari consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-9