Convenzione
Art. 12
Inviolabilità degli Archivi e dei documenti consolari
In vigore dal 5 gen 2006
Inviolabilità degli Archivi e dei documenti consolari
Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari nonché ogni altro documento e registri sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Le Autorità dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli nè sequestrarli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-12