Art. 12 · Inviolabilità degli Archivi e dei documenti consolari
Convenzione

Art. 12

12 / 76

Inviolabilità degli Archivi e dei documenti consolari

In vigore dal 5 gen 2006
Inviolabilità degli Archivi e dei documenti consolari Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari nonché ogni altro documento e registri sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Le Autorità dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli nè sequestrarli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-12