Convenzione
Art. 15
Libertà di movimento
In vigore dal 5 gen 2006
Libertà di movimento
1. Lo Stato di residenza assicura a tutti i membri dell'Ufficio consolare la libertà di movimento sul suo territorio.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non sono applicabili alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-15