Convenzione

Art. 15

Libertà di movimento

In vigore dal 5 gen 2006
Libertà di movimento 1. Lo Stato di residenza assicura a tutti i membri dell'Ufficio consolare la libertà di movimento sul suo territorio. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non sono applicabili alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-15

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Libertà di movimento (Art. 15 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo