Convenzione
Art. 20
Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva
In vigore dal 5 gen 2006
Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva
In caso di arresto o detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, le Autorità competenti dello Stato di residenza ne informano immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza ne informa immediatamente lo Stato d'invio per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-20