Convenzione

Art. 20

Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva

In vigore dal 5 gen 2006
Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva In caso di arresto o detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, le Autorità competenti dello Stato di residenza ne informano immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza ne informa immediatamente lo Stato d'invio per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-20

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Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo