Convenzione

Art. 23

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

In vigore dal 5 gen 2006
Rinuncia ai privilegi ed alle immunità 1. Lo Stato d'invio può rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, a qualsiasi dei privilegi e delle immunità previsti agli della presente Convenzione. 2. In ogni caso tale rinuncia deve essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunità giurisdizionale ai sensi dell' della presente Convenzione, non possono invocare l'immunità giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale. 4. La rinuncia alla immunità giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunità relativamente all'esecuzione delle sentenze, per le duali è necessaria una distinta rinuncia per iscritto
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-23

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