Convenzione
Art. 24
Esenzione dalla registrazione e dal permessa di soggiorno
In vigore dal 5 gen 2006
Esenzione dalla registrazione e dal permessa di soggiorno
1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 dei presente articolo non si applicano nè agli impiegati consolari che non sono impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitano un attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè ai membri delle loro famiglie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-24