Convenzione
Art. 29
Beni compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia
In vigore dal 5 gen 2006
Beni compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia
In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto a:
a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;
b) esentare i beni mobili del defunto da ogni diritto di successione e di passaggio di proprietà relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualità di membro dell'Ufficio consolare o della sua famiglia.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-29