Convenzione

Art. 34

Esercizio di funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica

In vigore dal 5 gen 2006
Esercizio di funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica 1. Le disposizioni della presente Convenzione sono altresì applicabili, ove rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica. 2. I nominativi dei membri della Rappresentanza diplomatica incaricati di svolgere le funzioni consolari nella Rappresentanza devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questo designata. 3. Nell'esercizio delle funzioni consolari la Rappresentanza diplomatica può rivolgersi: a) alle Autorità locali della circoscrizione consolare; b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se ciò non è contrario alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini dello Stato di residenza o è consentito dagli accordi internazionali. 4. I privilegi e le immunità dei membri della rappresentanza diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad essere determinati dalle norme di diritto internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti che essi compiano nell'esercizio delle funzioni consolari, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-34

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