Convenzione

Art. 36

Persona "non grata"

In vigore dal 5 gen 2006
Persona "non grata" Lo Stato di residenza può in qualunque momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare di quest'ultima Stato è persona "non grata" o che ogni altro membro dei personale consolare non è accettabile, non dovendo motivare la sua decisione. In tale caso lo Stato d'invio è tenuto a richiamare il rispettivo membro dell'Ufficio consolare. Se lo Stato d'invio non adempie al proprio obbligo entro un termine ragionevole, lo Stato di residenza può rifiutare di riconoscere tale persona in quanto membro dell'Ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-36

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Persona "non grata" (Art. 36 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo