Convenzione

Art. 40

Documenti e titoli di viaggio

In vigore dal 5 gen 2006
Documenti e titoli di viaggio I funzionari consolari hanno diritto di rilasciare, rinnovare, modificare o annullare: a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio; i funzionari consolari italiani hanno il diritto di rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea; b) i visti ed altri documenti appropriati.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-40

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Documenti e titoli di viaggio (Art. 40 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo