Convenzione
Art. 37
Determinazione delle funzioni consolari
In vigore dal 5 gen 2006
Determinazione delle funzioni consolari
I funzionari consolari hanno il diritto di:
a) proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini nonché delle sue persone giuridiche, favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, turistiche, sociali, scientifiche, culturali e tecnologiche, nonché quelle in materia marittima e dell'aviazione civile tra le Parti Contraenti;
b) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei toro contatti con le Autorità dello Stato di residenza. Informarsi con tutti i mezzi leciti sui fatti che recano pregiudizio ai diritti dei cittadini dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano;
c) adattare, fatta riserva della Iegislazione vigente nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali e alle altre Autorità dello Stato di residenza, nonché adottare misure provvisorie per assicurare i diritti e gli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi;
d) informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnologica dello Stato di residenza, presentando al Governo dello Stato d'invio relazioni in merito e fornire ogni informazione utile riguardante detti argomenti alle persone interessate.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-37