Convenzione

Art. 38

Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza

In vigore dal 5 gen 2006
Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a» alle Autorità locali competenti della propria circoscrizione consolare; b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui ciò non è contrario alle leggi, ai regolamenti ed alle consuetudini dello Stato di residenza, oppure è consentito dai relativi accordi internazionali.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-38

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Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza (Art. 38 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo