Convenzione

Art. 35

Rispetto delle prescrizioni amministrative

In vigore dal 5 gen 2006
Rispetto delle prescrizioni amministrative Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle toro famiglie sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni delle Autorità amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-35

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Rispetto delle prescrizioni amministrative (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo