Convenzione
Art. 32
Assicurazioni contro danni causati a terzi.
In vigore dal 5 gen 2006
Assicurazioni contro danni causati a terzi.
I membri dell'Ufficio consolare devono rispettare tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione contro eventuali danni a terzi causati dall'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-32