Convenzione
Art. 33
Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità
In vigore dal 5 gen 2006
Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità 1. I membri del personale consolare, nonché i membri della loro famiglia che esercitano una attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza, non godono dei privilegi e delle immunità per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 1 del presente articolo in modo da non ostacolare senza motivo valido l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-33