Convenzione

Art. 39

Registrazione e informazione dei cittadini

In vigore dal 5 gen 2006
Registrazione e informazione dei cittadini I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare: a) di procedere alla registrazione dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare loro i relativi documenti. Hanno inoltre diritto di chiedere alle Autorità competenti dello Stato di residenza di fornire, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i cittadini dello Stato d'invio residenti nella loro circoscrizione consolare; b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi di carattere generale che interessano i cittadini dello Stato di invio.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-39

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Registrazione e informazione dei cittadini (Art. 39 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo