Convenzione

Art. 43

Atti notarili e legalizzazione consolare

In vigore dal 5 gen 2006
Atti notarili e legalizzazione consolare In conformità alla legislazione dello Stato d'invio i funzionari consolari possono: 1. redigere in forma notarile: a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonché atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza; b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle Parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio; c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio; d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio di un cittadino dello Stato d'invio. 2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti o tradurli; 3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d'invio purchè le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non lo impediscano. 4. legalizzare le firme apposte sui documenti ed atti formati dalle Autorità dello Stato di residenza.
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Atti notarili e legalizzazione consolare (Art. 43 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo