Convenzione
Art. 46
Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali
In vigore dal 5 gen 2006
Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali
I funzionari consolari hanno il diritto di:
a) trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio atti ed altri documenti provenienti da detto Stato;
b) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza;
c) ricevere qualunque dichiarazione o rilasciare certificati richiesti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
d) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza;
e) affiggere nei locali consolari qualunque avviso riguardante i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
f) effettuare gli adempimenti relativi alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-46