Convenzione

Art. 44

Efficacia degli atti e dei documenti consolari

In vigore dal 5 gen 2006
Efficacia degli atti e dei documenti consolari Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purchè siano state rispettate le formalità richieste in materia da detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-44

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Efficacia degli atti e dei documenti consolari (Art. 44 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo