Convenzione
Art. 44
Efficacia degli atti e dei documenti consolari
In vigore dal 5 gen 2006
Efficacia degli atti e dei documenti consolari
Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purchè siano state rispettate le formalità richieste in materia da detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-44