Convenzione

Art. 48

Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio

In vigore dal 5 gen 2006
Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio 1. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi. 2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza facilitano, se opportuno e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione delle misure necessarie.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-48

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Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio (Art. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo