Convenzione
Art. 48
48 / 76Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
In vigore dal 5 gen 2006
Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
1. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi.
2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza facilitano, se opportuno e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione delle misure necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-48